Autore: STUDIO CH ERNESTO (brand di C&C Unlimited Services Group Sh.p.k.) di Ernesto Cherici.
In data 20 gennaio 2026 è stato pubblicato un video reperibile QUI dal titolo “Nuove regole per la detassazione in caso di trasferimento estero su estero”.
Avevo risposto contestando il relativo contenuto, ma il mio commento è stato debitamente cancellato.
Questo comportamento mi porta a redigere il presente articolo.
Si riporta la trascrizione integrale del video caricato sul relativo canale di YouTube:
“In questo video cerchiamo di spiegare cosa è cambiato per i pensionati italiani residenti all'estero che hanno ottenuto la detassazione e vogliono cambiare nazione di residenza. Esempio, trasferirsi dal Portogallo all'Albania queste sono le nuove disposizioni che l'INPS applica per tutti i pensionati italiani residenti all'estero e già detassati Portogallo che decidono di trasferirsi in Albania oppure in qualsiasi altro stato. In parole povere, prima si veniva in Albania dal Portogallo. si continuava a percepire la pensione lorda, bastava fare la variazione aire e modificare il proprio domicilio sulla propria scheda anagrafica e fare il cambio dell'ufficio pagatore. Lo status di residente fiscale è disciplinato dall'articolo 2 del Tuir che stabilisce la permanenza in un paese estero di 183 giorni all'anno e 184 se bisestile a partire dal primo gennaio per essere considerati residenti fiscali in un paese estero. A seguito della produzione del certificato di iscrizione aire da quale risulti la decorrenza della nuova residenza nel nuovo stato, va verificata successivamente la permanenza del pensionato nel suddetto nuovo stato estero di residenza per la maggior parte del periodo di imposta ai fini della definizione dello status di residente per l'applicabilità della specifica convenzione. Di conseguenza, dal 2026 andrà riapplicata la tassazione ordinaria in Italia, fino a quando non si avrà la certezza dell'effettiva sussistenza del requisito della residenza nello stato convenzionato. Viene revocata la detassazione dopo aver trascorso nel nuovo stato i famosi 184 giorni nell'anno fiscale, si richiede il documento di fiscalità comprovante la effettiva residenza e fare la nuova richiesta alla propria sede INPS della detassazione. Naturalmente quando verrà accettata si avrà diritto a tutti gli arretrati. In sostanza non si perde nulla. Bisogna fare una nuova richiesta di detassazione.”
Ciò che è stato affermato è inesatto e fuorviante specialmente nella parte dove viene asserito che “dal 2026 andrà riapplicata la tassazione ordinaria in Italia, fino a quando non si avrà la certezza dell'effettiva sussistenza del requisito della residenza nello stato convenzionato. Viene revocata la detassazione dopo aver trascorso nel nuovo stato i famosi 184 giorni nell'anno fiscale, si richiede il documento di fiscalità comprovante la effettiva residenza e fare la nuova richiesta alla propria sede INPS della detassazione.”. ASSOLUTAMENTE NON ADERENTE ALLE NORME COGENTI.
Infatti, la regola di informare l’Inps dell’avvenuto trasferimento in altro Stato estero È SEMPRE ESISTITA . Al momento in cui spireranno i 183 giorni (oppure i 184) anche nel nuovo Stato estero, al fine di avere IN CONTINUAZIONE la detassazione nello stesso sarà sufficiente redigere nuovamente l’EP1 che, corredato con il certificato di residenza fiscale estera (nel caso specifico albanese), dovrà essere inviato all’Inps entro il 30 settembre dell’anno di immigrazione nel nuovo Stato estero.
Inoltre, come stabilito dalla Risposta n. 78 del 2023 dell’Agenzia delle Entrate, ogni anno successivo a quello di trasferimento è sempre OBBLIGATORIO inviare il certificato di residenza fiscale con il precipuo scopo di avvalorare la propria presenza nel Paese estero per più di 183 giorni (oppure 184). Di seguito si allega il documento:
Nulla è cambiato nell’anno 2026.
Quanto sopra precisato è stato inserito come commento al video. A seguito di botta e risposta con il titolare del relativo canale di YoutTube, lo stesso ha affermato che si trattava di una circolare Inps. Ho richiesto che lo stesso fornisse il numero della circolare, ma la Sua risposta è stata quella di cancellare il mio commento. Nel video non si menziona alcuna circolare Inps, ma si riporta il testo integrale dell’art. 2 del Tuir che NULLA DICE IN MERITO.
Mi complimento con questa persona per la Sua praticità nel discutere apertamente di argomenti giuridici, sfociata nel cancellare il mio commento.
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